PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la corte di appello di Monza, con giurisdizione sul territorio compreso nel circondario dei tribunali di Monza, Como, Lecco e Sondrio.
      2. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, apporta le necessarie modificazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, conseguenti all'istituzione della corte di appello ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 2.

      1. Il Ministro della giustizia determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale necessario al funzionamento della corte di appello di cui all'articolo 1, rivedendo le piante organiche degli uffici nell'ambito delle esistenti dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia.

Art. 3.

      1. Il Ministro della giustizia stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento della corte di appello di cui all'articolo 1.

Art. 4.

      1. Alla data di inizio del funzionamento della corte di appello di Monza, stabilita ai sensi dell'articolo 3, gli affari pendenti davanti alle corti di appello di Milano e di Brescia e appartenenti, ai sensi della presente

 

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legge, alla competenza della corte di appello di Monza, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di tale corte.
      2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili nelle quali sono già state precisate le conclusioni ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali per i quali è stato emesso il decreto che dispone il giudizio e agli affari di volontaria giurisdizione in corso alla data di inizio del funzionamento della corte di appello di Monza stabilita ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.